Exit forzato ed equa valorizzazione: un binomio indissolubile?

ANALISI GIURIDICA DELL'ECONOMIA, 2021
Abstract

L’art. 2437-sexies c.c. rende applicabile alle ipotesi di riscatto previste dallo statuto la disciplina del recesso, per quanto riguarda la liquidazione delle azioni. Ciò significa che il valore di liquidazione delle azioni oggetto di riscatto deve essere determinato secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla legge per il caso di recesso, in ossequio a quello che è stato efficacemente denominato come principio di “equa valorizzazione” delle azioni oggetto di recesso. Il rinvio della disciplina del recesso alla fattispecie del riscatto, seppur chiaro nei suoi lineamenti generali, pone delicate questioni interpretative, sia nel proprio ambito di applicazione sia al di fuori della fattispecie del riscatto in senso stretto. In questo scritto vengono esaminati gli aspetti più rilevanti di tali questioni, per verificare se e come il principio di equa valorizzazione debba effettivamente trovare applicazione in tutte le ipotesi di exit forzato.