Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione dei trust ai fini dell’imposte indirette sui trasferimenti (con un sguardo all’indietro di tre lustri)

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, 2021
Abstract

Il saggio muove dalla recentissima giurisprudenza di legittimita` in materia di trust e valuta criticamente i nuovi “punti fermi” che sono stati fissati in funzione nomofilattica, appuntando l’attenzione sulla “soluzione unitaria” che, in presenza di trust, vorrebbe il tributo successorio applicabile sempre e solo al momento del trasferimento finale dei beni dal trustee ai beneficiari, in perfetta contrapposizione all’altra soluzione unitaria postulata fino ad oggi dall’Amministrazione finanziaria, che ha preteso l’applicazione del tributo sempre e solo al momento del trasferimento iniziale dei beni dal disponente al trustee. Nel saggio si dimostra come non sia possibile una soluzione interpretativa unitaria, a prescindere da quale sia, e che e` necessario circoscrivere e diversamente declinare il presupposto economico in relazione alle caratteristiche specifiche del trust, escludendo “a monte” i trust “onerosi” o “commerciali” (liquidatori, di garanzia, solutori, di finanziamento, d’impresa et similia). In conseguenza di cio` – dopo aver argomentato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di cassa- zione, la “costituzione di vincoli di destinazione” costituisce presupposto autonomo perche ́ ricomprende non solo le vicende traslative in senso tecnico, ma ogni effetto derivativo, costi- tutivo, obbligatorio idoneo a determinare un’espansione nel patrimonio di un soggetto diverso dal disponente – nel saggio si propone un’opzione esegetica alternativa, per contrapposizione denominata “soluzione plastica”, che si fonda sul concetto di concetto di “beneficiario deter- minato”, ossia identificato e con diritti definiti, quale discrimen per l’individuazione del “mo- mento impositivo” (e dei “soggetti passivi”) in presenza dei vari tipi di trust imponibili, individuati nei trust “liberali” o “non onerosi” (familiari, di scopo, caritatevoli et similia). E si dimostra come tale soluzione sia pianamente applicabile anche a taluni trust “particolari”, quali sono il trust “autodichiarato”, destinatario in giurisprudenza di diverse soluzioni esegeti- che, la fattispecie dei trust c.d. “assistenziali”, non ancora vagliato. Nella parte finale si effet- tuano alcune chiose sui trust di scopo, caritatevoli e simili, quali vincoli di destinazione “non onerosi” rientranti nella sfera applicativa dell’imposta sulle successioni e donazioni, illustrando le ragioni che militano a favore dell’attribuzione al trust della relativa soggettivita` passiva; e, infine, sui trust c.d. “di ritorno” (“blind trust”, taluni “trust interposti” et similia), quali vincoli che secondo la recentissima prassi amministrativa e giurisprudenza di legittimita` sarebbero sempre e comunque estranei alla sfera applicativa del tributo successorio, in relazione ai quali, dopo la confutazione di tale conclusione nei suoi termini generali, si propone un’ipotesi ricostruttiva diversa che evita anche i possibili arbitraggi ai fini delle imposte sui redditi.